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Calcolo parcelle

Su quale parte processuale grava l'onere delle spese di lite?



Le parti nei giudizi civili, amministrativi e tributari devono provvedere a corrispondere le spese legali al proprio difensore e ad anticipare le spese necessarie per il processo poste a loro carico.
Il codice di procedura civile all'art. 91 stabilisce però, come noto, il principio della soccombenza ovvero l'obbligo per la parte che perde la causa di rimborsare alla parte vittoriosa tutte le spese da questa sostenute per agire o resistere in giudizio.
Tale articolo impone al giudice di provvedere sulle spese con il provvedimento conclusivo del processo (ordinanza o sentenza), liquidandone l'ammontare.
Il giudice però, qualora vi sia soccombenza reciproca o concorrano altri giusti motivi, può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti (in tal caso ogni parte dovrà provvedere al pagamento del proprio difensore e del 50% delle spese processuali).
La compensazione è presunta se le parti si sono conciliate, salvo patto contrario.
In caso di rinuncia agli atti del giudizio, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.
Se il processo si estingue, le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
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