CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, 27.02.2007, N. 4421
(Sospensione della causa di opposizione decreto ingiuntivo a seguito di impugnazione della deliberazione condominiale - inammissibilità)
La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., nell'ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell'inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché al giudicato d'accertamento della nullità - la quale impedisce all'atto di produrre "ab origine" qualunque effetto, sia pure interinale - si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo. Detto principio di inesecutività del titolo impugnato a seguito di allegazione della sua originaria invalidità assoluta è derogato, nella disciplina del condominio, da un sistema normativo che mira all'immediata esecutività del titolo, pur in pendenza di controversia, a tutela di interessi generali ritenuti prevalenti e meritevoli d'autonoma considerazione, sicché il giudice non ha il potere di disporre la sospensione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., in relazione alla pendenza del giudizio in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale, restando riservato al giudice dell'impugnazione il potere di sospendere ex art. 1137, comma 2, c.c. l'esecuzione della delibera. Non osta a tale disciplina derogatoria il possibile contrasto di giudicati in caso di rigetto dell'opposizione all'ingiunzione e di accoglimento dell'impugnativa della delibera, poiché le conseguenze possono essere superate in sede esecutiva, facendo valere la sopravvenuta inefficacia del provvedimento monitorio, ovvero in sede ordinaria mediante azione di ripetizione dell'indebito.
Al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto ai sensi dell'art. 63 comma 1 disp. att. c.c. non è consentito di sospendere il giudizio in attesa della definizione del diverso giudizio d'impugnazione, promosso ai sensi dell'art. 1137 c.c. della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto, attesa la disciplina speciale e derogatoria del principio generale d'inesecutività del titolo ove impugnato con allegazione della sua originaria invalidità assoluta, dettata per il condominio e considerata la possibilità che le conseguenze dell'eventuale contrasto di giudicati ben possono essere superate, sia in sede esecutiva ove i tempi lo consentano, facendo valere la sopravvenuta perdita d'efficacia del provvedimento monitorio come conseguenza della dichiarata invalidità della delibera, sia in sede ordinaria mediante azione di ripetizione dell'indebito.
Al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, richiesto dall'amministratore per la riscossione dei contributi condominiali nei confronti del condomino moroso, non è consentito sospendere il processo (ex art. 295 c.p.c.) in attesa della definizione del giudizio d'impugnazione (ex art. 1137 c.c.), presentato dal condomino moroso, della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio. A tutela del condomino, il legislatore attribuisce esclusivamente al giudice dell'impugnazione della deliberazione il potere di sospendere l'esecutività della stessa.